Le indicazioni dell’ARAN sulle condizioni di lavoro

Lavoro festivo del personale non turnista, tetto massimo della banca delle ore e riproporzionamento dei permessi per ragioni personali: il focus dell’esperto

18 Novembre 2019
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Si deve dare corso ad una differente disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti per le attività aggiuntive svolte nelle giornate festive a secondo che siano o meno interessati al turno: nel caso in cui non lo siano hanno diritto al trattamento aggiuntivo per le attività svolte nelle domeniche, ma non nei giorni di festività infrasettimanale. Il tetto massimo delle ore di lavoro straordinario che un dipendente può versare nella banca delle ore deve essere calcolato sulla base di quelle previste dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa. Le amministrazioni non possono rigettare le richieste di permessi per visite mediche per ragioni di servizio. Si deve dare corso al riproporzionamento della durata dei permessi per ragioni personali in caso di part time verticale, ma non a quello della durata convenzionale di sei ore della giornata lavorativa.
Possono essere così riassunte le principali e più recenti indicazioni dell’Aran sulle regole dettate dai contratti collettivi per la disciplina delle condizioni di lavoro.

Il lavoro festivo del personale non turnista

Il personale degli Enti locali che non è interessato dal lavoro in turno ha diritto al compenso aggiuntivo di cui all’articolo 24 del CCNL 14 settembre 2000 per le attività svolte nelle domeniche. Per le festività infrasettimanali non ha invece diritto a tali compensi, ma, in alternativa, ha diritto al riposo compensativo oppure, in alternativa, alle maggiorazioni previste per lo straordinario reso in giornate festive.  In questa direzione vanno le previsioni contenute nel recente parere ARAN 6725 del 10 ottobre 2019. Si ricorda che, sempre sulla base delle previsioni dettate dallo stesso articolo 24 del CCNL 14 settembre 2000, cd code contrattuali, per come interpretate dall’ARAN e dalla più recente giurisprudenza della Cassazione, i dipendenti in turno non hanno diritto a nessun compenso aggiuntivo e/o recupero sia per le attività svolte nella domenica che nei giorni festivi infrasettimanali in cui sono in turno. Mentre se sono dei dipendenti turnisti e non sono in turno in queste giornate, ma vengono chiamati, spettano loro sia la maggiorazione sia il recupero compensativo.
Nel parere leggiamo in primo luogo che le amministrazioni possono prevedere una articolazione del proprio orario di lavoro ordinaria in modo da comprendere anche la domenica e, quindi, dando corso al riposo settimanale in un’altra giornata. Analogamente, anche senza dare corso alla turnazione, le amministrazioni possono prevedere l’attivazione del lavoro notturno.

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