Alla luce di tali elementi si suggerisce alle singole amministrazioni la opportunità di valutare in via prudenziale la sospensione della pubblicazione di tali informazioni fino a che non saranno state adottate le linee guida da parte dell’ANAC.
Il dato legislativo
Il nuovo testo dell’articolo 14 del D.Lgs. n. 33/2013 ha confermato l’obbligo di pubblicare i dati sul reddito, gli incarichi ed il patrimonio degli amministratori pubblici. Il comma 1 bis ha stabilito che tali vincoli si applicano anche ai dirigenti. Il comma 1 quinquies ha stabilito che “gli obblighi di pubblicazione si applicano anche ai titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe”, mentre per “gli altri titolari di posizioni organizzative è pubblicato il solo curriculum vitae”.
Dalla disposizione si ricava la indicazione che il vincolo riguarda tutte le amministrazioni pubbliche, compresi i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti. Peraltro, segnaliamo che per tali amministrazioni il presidente dell’ANAC ha ritenuto che un effetto della novità dettata dal legislatore è che i vincoli di pubblicità del reddito, del patrimonio e degli incarichi si estendano anche ai piccoli e piccolissimi comuni, intendendo come tali quelli che hanno una popolazione inferiore a 15.000 abitanti.
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