Nello specifico, per gli enti sottoposti al Patto di stabilità interno, vengono inseriti i vincoli di spesa del personale stabiliti dall’art. 1 commi 557 e ss. l. 296/2006, alla cui violazione consegue il divieto di assunzione nell’anno successivo (comma 557 ter) e per gli Enti con popolazione inferiore ai mille abitati la norma di riferimento è all’art. 1 comma 562 della citata legge.
Il segnalato articolo 1, comma 557 impone agli Enti un vincolo assunzionale percentualmente parametrato alla spesa per cessazioni avvenute nel precedente anno e nel corso degli anni, sono state variate costantemente le percentuali assunzionali in relazione alla spesa per i cessati.
Con il comma 557 quater della predetta legge 296/2006 – come introdotto dall’art. 3 del d.l. 90/2014 a far data dal 2014 – viene inoltre valorizzato il principio del contenimento della spesa di personale, il quale, di fatto, va a sostituire quello di tendenziale riduzione dell’analoga spesa che aveva caratterizzato le politiche del personale degli Enti locali che erano soggetti al rispetto del patto di stabilità.
Per quanto concerne l’ambito di analisi oggetto del presente lavoro, appare opportuno fare cenno, altresì, anche agli altri vincoli presenti nell’ordinamento, che si possono definire generali ed ai quali sono sottoposte indistintamente tutte le amministrazioni pubbliche, e che producono i loro effetti in relazione all’esercizio della facoltà assunzionale tra i quali si annoverano…
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