Buoni pasto: le novità previste nel decreto attuativo del Codice Appalti

L’art. 144 del d.lgs. 50/2016 disciplina i servizi sostitutivi di mensa ( buoni pasto ), prevedendo al comma 5 che sono individuati gli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto, le caratteristiche dei buoni pasto e il contenuto degli accordi stipulati tra le società

9 Febbraio 2017
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L’art. 144 del d.lgs. 50/2016 disciplina i servizi sostitutivi di mensa (buoni pasto), prevedendo al comma 5 che “Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l’ANAC, sono individuati gli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto, le caratteristiche dei buoni pasto e il contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili“. Avendo il citato MISE adattato il suo schema di decreto alle indicazioni formulate dall’ANAC, ha rimesso tale schema di decreto al Consiglio di Stato al fine dell’espressione del parere, parere questo che è stato espresso nell’adunanza della Commissione speciale del 9 gennaio 2017, portante il numero 287 del 3 febbraio 2017. Il nuovo decreto, avente valenza regolamentare, si sostituisce all’ormai abrogato articolo 285 del d.P.R. n. 207/2010, trasponendone molte delle disposizioni in esso contenute, evidenziando la criticità dovuta all’assenza di una disciplina transitoria che impone oggi la necessità di concludere con urgenza il citato decreto.

Le innovazioni introdotte
Il Consiglio di Stato evidenzia una serie di innovazioni introdotte dal decreto, al fine non solo di assicurare l’efficienza funzionale ed operativa e la stabilità economica del mercato dei buoni pasto, ma anche, e soprattutto, di favorire la libera ed effettiva concorrenza nel settore e l’equilibrato svolgimento dei rapporti tra i diversi operatori economici per un efficiente servizio ai consumatori. Tra gli elementi innovativi risaltano:

  • le regole di maggior tutela degli esercizi convenzionati nei confronti delle società di emissione di buoni pasto, con una disciplina imperativa che giunge ad incidere, in via diretta ed indiretta, sul contratto privatistico tra società di emissione e esercizi convenzionati;
  • ammissibilità del cumulo dei buoni pasto spendibili nel limite massimo di dieci. La ratio di tale intervento risiede sia nel fatto che spesso il buono pasto non consente, stante il valore facciale, di poter usufruire di un pasto completo, sia ritenendo maggiormente rispondente a criteri di ragionevolezza ed equità consentire all’utente di scegliere, ove lo ritenga, di utilizzare più buoni pasto ai fini della prestazione alla quale ha diritto. Inoltre, ammettere l’utilizzazione di più buoni pasto contemporaneamente, consente all’utente di organizzarsi nella maniera che ritiene più opportuna ed efficace, fino alla possibilità dell’acquisto di una quantità e varietà di prodotti alimentari che, pur pronti per il consumo, se conservabili, consentano al medesimo, così come avviene normalmente, di concentrarne l’acquisto una volta a settimana o ogni due settimane al massimo, provvedendo alla propria organizzazione di pasti quotidiani per più giornate lavorative senza la necessità di effettuare acquisti giornalieri.

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