Le novità sul lavoro a distanza

Nel lavoro agile la prestazione lavorativa è effettuata senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro. La forma di lavoro agile non è esclusiva, ma si alterna al lavoro in presenza e prevede per il personale che vi ricorre i medesimi diritti e obblighi nascenti dal rapporto di lavoro in presenza

30 Gennaio 2024
Modifica zoom
100%
Sintesi delle disposizioni sul lavoro a distanza nel CCNL 16.11.2022

Come ormai sappiamo, il CCNL 16.11.2022 – ai fini del perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità delle Pubbliche Amministrazioni, con l’esigenza contestuale di meglio conciliare i profili di vita professionale e personale dei lavoratori – disciplina (titolo VI Lavoro a distanza) due modalità organizzative di svolgimento della prestazione lavorativa, le quali possono anche coesistere nell’ottica di assicurare la massima flessibilità del sistema e il miglioramento dei servizi e delle attività. Esse si distinguono in ragione dei differenti livelli di flessibilità applicativa.

Il Capo I (artt. da 63 a 67) richiama gli istituti che regolamentano il lavoro agile di cui alla legge n. 81/2017, mentre il Capo II, nel qualificare le “Altre forme di lavoro a distanza”, si occupa del cosiddetto “Lavoro da remoto” (art. 68).

Nel lavoro agile la prestazione lavorativa è effettuata senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro. La forma di lavoro agile non è esclusiva, ma si alterna al lavoro in presenza e prevede per il personale che vi ricorre i medesimi diritti e obblighi nascenti dal rapporto di lavoro in presenza, ivi incluso il diritto ad un trattamento economico non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’amministrazione. Viene, però, precisato che non possono essere svolte in lavoro agile le attività su turno e quelle che richiedono l’utilizzo costante di strumentazioni non remotizzabili. Inoltre, nelle fasce di contattabilità può richiedere, ove ne ricorrano i relativi presupposti, la fruizione dei permessi orari previsti dai contratti collettivi o dalle norme di legge.  Tuttavia, il comma 3 prevede alcune restrizioni in ordine al lavoro straordinario, trasferte, lavoro disagiato, lavoro svolto in condizioni di rischio che per definizione non sono compatibili con il lavoro agile

L’ art. 64 stabilisce che l’adesione al lavoro agile ha natura  consensuale e volontaria ed è consentito per tutte le attività individuate, preventivamente, dall’amministrazione previo confronto con le OO.SS. Sono in ogni caso esclusi i lavori in turno e quelli che richiedono l’utilizzo costante di strumentazioni non remotizzabili che, per ovvi motivi di carattere organizzativo, richiedono necessariamente la presenza.

Approfondisci con i nostri speciali sul lavoro agile

La prestazione lavorativa in modalità agile può essere articolata nelle seguenti fasce temporali: una cd “fascia di contattabilità”, nella quale il lavoratore è contattabile sia telefonicamente che via mail o con altre modalità similari e che non può essere superiore all’orario medio giornaliero di lavoro, e una cd “fascia di inoperabilità” nella quale il lavoratore non può erogare alcuna prestazione lavorativa.

Nel lavoro agile, poiché la prestazione può essere resa in più luoghi, l’accordo prevede che è il lavoratore stesso a dover accertare la sussistenza delle condizioni minime di tutela della salute e sicurezza nonché la piena operatività della dotazione informatica, adottando tutte le precauzioni e le misure necessarie e idonee a garantire la più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni in possesso dell’Ente che vengono trattate dal lavoratore stesso. A tal fine l’amministrazione consegna al lavoratore una specifica informativa in materia.

Il lavoro da remoto è  una modalità operativa limitata alle fattispecie organizzative del coworking, dei centri satellite e del lavoro domiciliare, con il conseguente obbligo per l’amministrazione di verificare l’idoneità della sede remota, anche ai fini della valutazione del rischio di infortuni.

Nel lavoro da remoto, diversamente dal lavoro agile, la prestazione lavorativa è soggetta a vincolo di tempo, cioè il lavoratore, anche se non svolge la propria attività in presenza, ha un preciso orario di lavoro il cui rispetto, pertanto, il datore deve poter controllare. Sostanzialmente, quindi, ciò che è diverso  rispetto allo svolgimento dell’attività in presenza è il luogo di adempimento della prestazione.

Ogni amministrazione ha, pertanto, adottato il modello più aderente alle proprie esigenze organizzative, nel rispetto di alcuni vincoli fissati dal legislatore, quale, ad esempio, quello in vigore fino al 31 dicembre 2023 di garantire il lavoro agile integrale ai lavoratori fragili individuati dal Decreto del Ministero della Salute del 4 febbraio 2022.

 

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento