La possibilità di dare corso ad aumenti delle risorse per il finanziamento delle posizioni organizzative, sulle base della previsione della legge di conversione del
d.l. n. 135/2018, è utilizzabile unicamente per aumentare la misura della indennità di posizione in applicazione della opportunità prevista dal CCNL. In capo ad un sindaco che, in un Comune conferisce un incarico di posizione organizzativa unicamente per consentire un incremento dei benefici pensionistici, matura responsabilità amministrativa. Le risorse destinate alle posizioni organizzative entrano nel tetto del fondo per il salario accessorio e possono, nell’importo complessivo, essere bilanciate da variazioni in misura corrispondente del fondo per la incentivazione del personale. Sono queste le più importanti novità dettate dalla Corte dei conti, rispettivamente nell’esercizio delle funzioni di controllo e in sede giurisdizionale, sulle posizioni organizzative, mentre sono scaduti i termini a disposizione delle amministrazioni per adeguare la propria disciplina alle novità introdotte dal
CCNL 21 maggio 2018.
Il tetto alle risorse
L’aumento del fondo per il salario accessorio delle posizioni organizzative negli enti senza dirigenza non è possibile per finanziare la istituzione di nuovi incarichi e le risorse così utilizzate diminuiscono le capacità assunzionali e non il ricorso alla mobilità volontaria. In questa direzione vanno le indicazioni contenute nella deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia n. 210/2019. Si deve evidenziare che tale lettura, ancorchè sicuramente aderente al dettato letterale della disposizione, finisce con il determinare un pesante effetto di limitazione alla autonomia organizzativa delle single amministrazioni comunali.
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