di C. Dell’Erba (ilpersonale.go-vip.net 19/9/2011)
Le amministrazioni pubbliche ed i soggetti privati possono utilizzare lo strumento dei tirocini formativi entro i vincoli dettati dall’articolo 11 del d.l. 138/2011, come convertito dalla legge 148/2011. Tali vincoli, che si caratterizzano per un maggiore grado di rigidità rispetto alle disposizioni precedentemente in vigore, sono tesi ad evitare tutte le forme di possibile abuso. Occorre chiarire subito che esse comunque non riguardano la utilizzazione di questo istituto per finalità di reinserimento lavorativo e/o di supporto all’inserimento nel mondo del lavoro delle fasce più deboli. Le nuove regole si applicano ai tirocini che cominciano dopo il 13 agosto o che dopo tale data vengono prorogati, ovviamente sempre se compresi nell’ambito di applicazione delle nuove disposizioni. Possono essere così sintetizzate le principali indicazioni dettate dalla circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 24 dello scorso 12 settembre “Articolo 11 del Decreto Legge n. 138/2011, livelli essenziali di tutela in materia di tirocini formativi: primi chiarimenti”.
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