Le nuove regole per le assunzioni dei giovani

17 Aprile 2024
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Le amministrazioni locali possono fino all’anno 2026 effettuare assunzione di giovani con contratti di apprendistato e/o di formazione e lavoro nel tetto del 20% delle proprie capacità assunzionali, tetto che invece per tutte le altre PA è fissato nel 10%. Queste assunzioni sono effettuate con contratti a tempo determinato fino a 36 mesi, contratti che vanno trasformati in assunzioni a tempo indeterminato sulla scorta degli esiti delle valutazioni. Utili suggerimenti operativi sono dettati in uno specifico Quaderno, il n. 48, dell’ANCI.

Il dettato normativo

Le disposizioni di cui all’articolo 3-ter del d.l. n. 44/2023 consentono alle PA di utilizzare fino al 10% delle capacità assunzionali, percentuale che sale al 20%, e, comunque, per almeno una unità. per i comuni, le unioni di comuni, le province e le città metropolitane. Tali disposizioni sono state rese operative dal decreto attuativo dei ministri per la PA e per l’Università del 21 dicembre 2023.
Gli elementi di maggiore rilievo che caratterizzano la disposizione sono, per lo specifico quaderno Anci, i seguenti: “i candidati possono non essere valutati esclusivamente su di un lungo elenco di materie (specifiche e trasversali) inserite di solito nei bandi di concorso, ma viceversa è possibile selezionare i candidati per le conoscenze specifiche possedute ed acquisite nel percorso universitario e di cui l’Amministrazione ha necessità, prevedendo un periodo di formazione per l’acquisizione di capacità e di competenze trasversali normative ed operative mediante una formazione on the job”. Tale possibilità è utilizzabile,” per assunzioni a tempo determinato, nell’Area dei Funzionari, per la durata di massimo 36 mesi e su base territoriale: a) giovani laureati con contratto di apprendistato; b) studenti di età inferiore a 24 anni, che abbiano concluso gli esami previsti dal piano di studi, con contratti di Formazione e Lavoro selezionati mediante apposite convenzioni con le Università legalmente riconosciute” Tali contratti sono trasformabili a tempo indeterminato dopo 36 mesi previa valutazione positiva del percorso formativo effettuato e, per gli studenti, previo conseguimento della Laurea. In effetti tali contratti potrebbero essere interpretati come assunzioni a tempo indeterminato previo superamento di un periodo di prova di 36 mesi in cui il candidato dovrà dimostrare di aver acquisito – mediante percorso formativo definito – le conoscenze e le capacità richieste per il profilo da ricoprire”.
Prima di effettuare queste assunzioni non è necessario dare corso alla comunicazione di cui all’articolo 34 bis del d.lgs. n. 165/2001. Gli oneri per queste assunzioni , per espressa previsione legislativa, “devono rientrare, proprio perché trasformabili in tempo indeterminato, nell’ambito delle assunzioni comprese nella programmazione triennale del fabbisogno di personale”.

Gli avvisi

Gli avvisi vanno pubblicati sul portale Inpa. Essi devono contenere: “l’età massima prevista per l’accesso (nda il legislatore indica solamente 24 anni per gli studenti)ed il territorio di riferimento oltre ai requisiti stabiliti dal D.Lgs.165/2001; le competenze e la professionalità richiesta, ovvero: il livello di autonomia, le conoscenze tecniche trasversali e specifiche da possedere nonché le capacità, attitudini e motivazioni richieste dal profilo; i titoli e le esperienze valutabili; gli ambiti organizzativi in cui andranno ad essere collocati i vincitori delle selezioni; le competenze oggetto della procedura selettiva; il piano formativo riportante le competenze da acquisire ed accrescere”. Di conseguenza, “dovranno essere le Amministrazioni ad indicare nel bando, le ore contrattuali destinate alla formazione, le modalità di effettuazione e di valutazione del percorso formativo anche al fine della trasformazione del rapporto di lavoro in tempo indeterminato”.

I titoli

Ci dice l’ANCI che “per la valutazione dei punteggi dei titoli appare evidente che il punteggio dei titoli accademici, la valutazione degli eventuali titoli di specializzazione post-lauream e delle eventuali esperienze professionali conferenti con il posto messo a concorso può essere considerato nelle selezioni di giovani laureati mentre per gli studenti laureandi con meno di 24 anni potranno essere oggetto di valutazione dei titoli esclusivamente la media ponderata dei voti conseguiti nei singoli esami”.

Il percorso applicativo

Viene suggerito alle amministrazioni di procedere con il seguente percorso logico: “definizione delle competenze necessarie: di quali competenze specifiche e/o innovative ha bisogno l’Amministrazione? costruzione del modello di competenze per il profilo da reclutare: quali conoscenze tecniche specifiche e trasversali, capacità, attitudini, motivazioni, deve possedere il candidato per ricoprire in modo efficace il ruolo previsto dal profilo? individuazione criteri di accesso – età e territorio oltre ai requisiti previsti dal D.Lgs.165/2001; individuazione delle conoscenze tecniche specifiche e trasversali, capacità, attitudini e motivazioni oggetto delle prove: quali dimensioni si vanno a valutare? Quale il livello di conoscenza o di soft skill devono essere possedute per l’ingresso? individuazione dei titoli che consentono di certificare l’acquisizione delle conoscenze sia a livello formativo e/o di esperienza operativa in relazione al profilo da selezionare; individuazione del percorso formativo per l’acquisizione delle conoscenze specifiche e/o trasversali da accrescere e valorizzare: quali materie, conoscenze, abilità deve sviluppare il neo assunto per poter svolgere in modo efficace il ruolo? Quante ore di formazione? Come organizzare la formazione? Con quali strumenti? Quali attività dovranno essere svolte? Quali attività saranno oggetto di valutazione? individuazione di KPI per la verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla formazione; progettazione prove: individuazione contenuti, livello di difficoltà, tipologia di prove in relazione alle dimensioni da valutare per come previste dal bando;) definizione punteggi da attribuire alle prove e ai titoli; stesura bando e progettazione strumenti di comunicazione (social, manifesti, ecc.)”.
Ed inoltre, “l dipendente assunto a tempo determinato nell’Area dei Funzionari è “comunque sottoposto ad un periodo di prova non superiore a 4 settimane di lavoro effettivo”.
In conclusione, leggiamo che si deve ritenere che la “nuova possibilità assunzionale sia maggiormente indicata per quei profili i cui contenuti rivestono carattere di alta innovatività e che risultano essere di difficile reperimento attraverso le ordinarie procedure concorsuali quali: data scientist, analisti big data, digitalizzazione dei processi, utilizzo di energie alternative, riqualificazione aree dismesse, gestione finanziamenti europei, transizione ecologica, servizi di mobilità alternativa”.

Le procedure

Nel merito delle procedure concorsuali, ci viene detto che queste procedure “prevedono l’espletamento di una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico, e di una prova orale. La prova scritta, vertente sulle materie e competenze indicate negli avvisi di cui sopra quale oggetto di apposita valutazione, può consistere nella redazione di uno o più elaborati sintetici e/o in questionari a risposta multipla oppure in un mix tra le 3 diverse tipologie in relazione alle dimensioni da valutare.. La prova orale è volta ad accertare il possesso delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali attitudinali inserite nel bando quali oggetto di valutazione, nonché per la verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera. Nella commissione esaminatrice relativa alle selezioni di giovani studenti laureandi per l’assunzione a tempo determinato con contratto di formazione e lavoro è prevista la presenza di un docente dell’università con la quale è stata stipulata la convenzione”.
Leggiamo che “il concetto di merito che viene valutato in relazione all’età, alla regolarità nel percorso di studio (coerenza temporale al piano di studio programmato), al punteggio di laurea”.

Le convenzioni con le università

Ed ancora, ci viene detto che “per l’individuazione di studenti da assumere a tempo determinato con contratto di formazione e lavoro, di età inferiore a 24 anni” occorre stipulare delle convenzioni con le università, convenzioni che devono stabilire “gli ambiti delle competenze e professionalità che le modalità di reclutamento oggetto del d.m. 21 dicembre 2023 si propongono di accrescere; il contesto produttivo ed organizzativo all’interno del quale si intendono collocare i soggetti selezionati all’esito della procedura concorsuale; la presenza, in seno alle commissioni esaminatrici, di almeno un docente dell’università stipulante, esperto nelle materie oggetto di concorso; l’attivazione di progetti di formazione universitaria e di corsi professionalizzanti, volti ad agevolare l’accesso al mondo del lavoro pubblico, sulla base delle prospettive dei fabbisogni delle amministrazioni pubbliche convenzionate, e quindi con riferimento alle esigenze derivanti dai programmi ed obiettivi che ciascun ente ha definito ed assegnato alla propria struttura; la formazione on the job a favore del personale reclutato, che ciascun ente può declinare in relazione alla propria situazione organizzativa; la programmazione di seminari a cui partecipano rappresentanti delle amministrazioni convenzionate per la presentazione, agli studenti, delle possibilità occupazionali offerte dalle amministrazioni del territorio; la possibilità, per valorizzare la specificità territoriale delle regioni in cui è vigente il bilinguismo, di richiedere la necessaria conoscenza della lingua straniera prevista”.

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