È quanto si può ricavare dalla lettura della circolare n. 2 diffusa ieri dal ministero della pubblica amministrazione guidato da Gianpiero D’Alia in relazione ai primi indirizzi operativi in attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazione della p.a., previsti dal dlgs n. 33/2013.
Obiettivo, l’attivazione di un’apposita sezione, denominata «Amministrazione trasparente», sulla home page istituzionale, dove pubblicare tutti i dati e le informazioni, inclusi i curricula dei componenti degli organi di indirizzo politico e la loro situazione patrimoniale.
Dati che devono essere aggiornati periodicamente e mantenuti online per un periodo non inferiore al quinquennio.
Un tassello fondamentale viene dato dall’istituto dell’accesso civico, previsto dall’articolo 5 del citato dlgs.
Chiunque, si legge nella nota in esame, può vigilare attraverso il sito web, non solo sul corretto adempimento formale della pubblicazione, ma soprattutto sulle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche.
L’esercizio democratico del controllo diretto, pertanto, determina una maggiore responsabilità di chi siede nelle «stanze dei bottoni», soprattutto nelle aree a rischio altamente corruttivo (su tutte l’iter di assegnazione di appalti di opere pubbliche).
Il diritto alla segnalazione di eventuali inadempimenti, può essere esercitato come detto sia dai semplici cittadini che dalle imprese, in quanto queste ultime possono essere interessate ad una serie di informazioni diverse da quelle del comune cittadino, ma utili all’esercizio della propria attività.
Su tutte, i tempi medi di pagamento dei fornitori e i procedimenti di gara.
A differenza del diritto di accesso ex lege n. 241/90, l’accesso civico non protegge interessi giuridici particolari, riguarda tutte le informazioni e i dati resi obbligatori per la p.a.
dal dlgs n. 33/2013 ed è totalmente gratuito (così escludendo l’evenienza del pagamento di un’imposta in bollo).
In caso di silenzio da parte del responsabile della trasparenza, la norma prevede che sia la figura apicale della stessa struttura pubblica che provvederà a fornire al richiedente la risposta richiesta, provvedendo, al contempo, all’immediata attivazione del procedimento disciplinare nei confronti del funzionario «silente».
Inoltre, l’attuazione della trasparenza deve essere contemperata con il rispetto alla riservatezza: le p.a.
dovranno assicurarsi che siano tutelati i dati personali al fine di evitarne un’indebita utilizzazione.
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