Nei singoli enti locali non si può discendere al di sotto del 15% del fondo per la remunerazione della indennità di risultato dei dirigenti. Il superamento del tetto massimo della indennità di posizione è consentito solamente in enti locali e/o regioni in cui la dirigenza sia organizzata su almeno 2 funzioni.
Sono queste alcune delle più recenti indicazioni dettate dall’Aran sull’applicazione dei contratti collettivi della dirigenza dell’area regioni ed autonomie locali.
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