La pausa
I dipendenti non possono rinunciare alla pausa di almeno 30 minuti prevista dall’articolo 26 del CCNL 21 maggio 2018 nel caso di orario di lavoro superiore a sei ore consecutive. È quanto chiarisce il parere ARAN CFL 107, in base al quale i dipendenti non possono rinunciare alla pausa di almeno 30 minuti prevista dall’articolo 26 del CCNL 21 maggio 2018 nel caso di orario di lavoro superiore a sei ore consecutive. La deroga è prevista dallo stesso contratto nazionale nell’ambito della disciplina dettata per il buono pasto. Ciò che è consentito dal parere espressamente è l’aumento di questa pausa, ma non la sua eliminazione o la sua riduzione.
Le indicazioni dell’ARAN si concludono ricordando che “la medesima pausa non può essere neppure soppressa, ridotta o dichiarata rinunciabile dalla contrattazione integrativa (non figurando questo profilo tra le materie ad essa demandate dal CCNL) o da atti unilaterali dell’Ente (per evidente contrasto con la legge e con il contratto collettivo nazionale di lavoro)”.
La deroga è prevista dallo stesso contratto nell’ambito della disciplina dettata per il buono pasto. Ciò che è consentito dal parere espressamente è l’aumento di questa pausa.
Le indicazioni dell’ARAN si concludono ricordando che “la medesima pausa non può essere neppure soppressa, ridotta o dichiarata rinunciabile dalla contrattazione integrativa (non figurando questo profilo tra le materie ad essa demandate dal CCNL) o da atti unilaterali dell’Ente (per evidente contrasto con la legge e con il contratto collettivo nazionale di lavoro)”.
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