I Comuni, come le altre PA, devono finanziare solo le posizioni dirigenziali coperte e non possono ripartire l’aumento del fondo per la istituzione di nuove posizioni dirigenziali tra tutti i dirigenti. Nella pesatura degli incarichi dirigenziali non si deve dare corso né alla preventiva comunicazione di avvio del procedimento né alla modifica di quelli che non sono interessati da novità organizzative. I bandi per la selezione di dirigenti e responsabili ex articolo 110 d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) devono essere pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. I dirigenti hanno diritto, nell’ambito del rimborso delle spese legali, anche agli oneri sostenuti per la registrazione delle sentenze. Sono queste alcune delle più importanti novità in materia di incarichi dirigenziali dettate dalla più recente giurisprudenza amministrativa ed ordinaria, nonché dai pareri dei giudici contabili.
La pesatura degli incarichi dirigenziali
L’obbligo della modifica della graduazione degli incarichi dirigenziali matura unicamente nel caso in cui lo stesso sia stato oggetto di una revisione. L’ente che dà corso ad una revisione della graduazione di tali incarichi non si deve dare corso alla comunicazione di avvio del procedimento. L’eventuale contenzioso appartiene alla competenza del giudica amministrativo e non di quello ordinario. Sono queste le più importanti indicazioni contenute nella sentenza breve del TAR dell’Emilia-Romagna, sede di Bologna, Sez. I, n. 691 del 4 settembre 2018.
Il primo principio è il seguente: non deve essere effettuata la comunicazione di avvio del procedimento perché “gli atti di macro-organizzazione sono esclusi dall’applicazione delle norme sulla partecipazione procedimentale ai sensi dell’art. 13, l. 241/1990; oltretutto tali atti sono stati il frutto di una lunga elaborazione non certo sconosciuta alle ricorrenti con ampia facoltà di addurre argomenti a tutela dei propri interessi”.
La seconda indicazione è che si deve escludere la necessità della revisione della graduazione per un settore nel caso in cui “le sue attribuzioni non erano modificate dalle nuove scelte organizzative per cui la pesatura della complessità della funzione direttiva e l’entità dei compiti svolti non mutavano rispetto al passato”.
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