Una recente sentenza della Corte di Cassazione entra nel merito della legittimità, da parte di un Ente locale, alla revoca delle posizioni organizzative, stabilendo importanti principi di diritto. Prima dell’esame della posizione della nomofilachia sull’argomento, qui di seguito vengono analizzate le disposizioni contrattuali relative alle posizioni organizzative.
LE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI
L’art. 8, comma 1 del CCNL del 31 marzo 1999 prevede che gli enti istituiscono posizioni di lavoro caratterizzate da “assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato”, mentre, per gli enti privi di dirigenza, le posizioni organizzative coincidono obbligatoriamente con le posizioni apicali i cui titolari, per ciò stesso, sono investiti per legge di autonomi poteri di gestione.
Il contratto prevede un generale divieto di conferimento della titolarità di posizione organizzativa (art.4, comma 2, del CCNL del 14 settembre 2000) a personale titolare di rapporto di lavoro a tempo parziale, il citato divieto viene meno, per espressa volontà delle parti negoziali, nei comuni privi di dirigenza sulla base delle disposizioni ci cui all’art.11 del CCNL del 22 gennaio 2004, nel rispetto dei limiti e delle condizioni ivi previsti.
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