Mancato rispetto dei vincoli procedurali per il ricorso all’art. 15, comma 2, del C.c.n.l. 1 aprile 1999; illegittimità nella utilizzazione dell’articolo 15, comma 5, dello stesso contratto; mancati tagli per il personale Ata trasferito e per i reinquadramenti disposti sulla base del C.c.n.l. 31 marzo 1999; utilizzo eccessivo delle possibilità di aumento previste per gli enti virtuosi. Ed inoltre, ma con effetti di taglio indebito del fondo, mancata integrazione del fondo con gli aumenti disposti dai contratti per le progressioni economiche. Sulla base delle norme più recenti, superamento del tetto del fondo del 2010, mancato taglio per la diminuzione dei dipendenti ed utilizzazione delle forme di integrazione del fondo in caso di mancato possesso dei requisiti di virtuosità. Sono questi gli errori che più frequentemente gli enti locali commettono nella costituzione del fondo per le risorse decentrate e che, ove accertati, determineranno il possibile maturare di responsabilità amministrativa in caso di mancati recuperi.
Le principali anomalie nella costituzione del fondo
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