Le sanzioni per l’attestazione della falsa presenza in servizio – Il Commento di C. Dell’Erba

Dal 13 luglio i dipendenti che attestano falsamente la presenza in servizio dovranno essere sospesi immediatamente dal servizio e dal trattamento economico e dovranno essere licenziati entro 30 giorni, termini il cui superamento non determina la illegittimità del relativo provvedimento.

4 Luglio 2016
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di C. Dell’Erba (ilpersonale.go-vip.net 4/7/2016)

Dal 13 luglio i dipendenti che attestano falsamente la presenza in servizio dovranno essere sospesi immediatamente dal servizio e dal trattamento economico e dovranno essere licenziati entro 30 giorni, termini il cui superamento non determina la illegittimità del relativo provvedimento. Tanto il mancato avvio del procedimento disciplinare quanto la mancata sospensione costituiscono giusta causa per il licenziamento del dirigente o del responsabile competente. Nei confronti del dipendente che compie queste violazioni matura anche responsabilità amministrativa per il danno all’immagine dell’ente. Sono questi i principali effetti determinati dal recenteD.Lgs. n. 116/2016 “Modifiche all’articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno.

LA LOGICA ISPIRATRICE
Siamo in presenza di un provvedimento che non copre una materia su cui non esistevano disposizioni legislative; il legislatore ha voluto renderle più immediate ed accompagnarle con la irrogazione di sanzioni che producono subito i propri effetti. Tanto è vero che siamo in presenza di integrazioni all’articolo 55 quater del D.Lgs. n. 165/2001, disposizione che ricordiamo essere stata introdotta dalD.Lgs. n. 150/2009, cd legge Brunetta.

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