L’incentivo per appalti del soggetto aggregatore
L’incentivo per le funzioni tecniche deve essere erogato anche nel caso in cui l’appalto sia svolto non direttamente dall’ente, ma da un soggetto aggregatore, fermo restando che in caso di appalto di servizi o forniture occorre rispettare il vincolo del conferimento dell’incarico di direttore dell’esecuzione. In questa direzione vanno le indicazioni dettate dalla deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti dell’Emilia-Romagna n. 30/2020.
La prima considerazione è la seguente: “il fatto che l’Ente proceda mediante un soggetto aggregatore non può dirsi di per sé preclusivo al riconoscimento di incentivi per funzioni tecniche, come è possibile evincere dalla norma contenuta nel secondo comma dell’art. 113” del d.lgs. n. 165/2001.
Il parere chiarisce che “fermo rimanendo l’indefettibile presupposto dell’esperimento, a monte, di una gara, poiché in mancanza di tale requisito non può esservi l’accantonamento delle risorse nel fondo, ai sensi del secondo comma dell’art. 113, l’incentivo potrà dirsi spettante: a) se l’Ente abbia stanziato somme per far fronte agli oneri di cui all’art. 113, comma 1, cit.; b) se, in concreto, sia stato nominato dall’Ente un direttore dell’esecuzione e questi svolga o abbia svolto le funzioni relative a contratti di servizi o forniture. Rimane fermo che l’applicabilità degli incentivi, nell’ambito dei contratti di affidamento di servizi e forniture, è, peraltro, contemplata soltanto nel caso in cui sia nominato il direttore dell’esecuzione, inteso quale soggetto autonomo e diverso dal RUP. Tale figura interviene soltanto negli appalti di forniture o servizi di importo superiore a 500.000 euro, ovvero di particolare complessità così come specificato con delibera n. 1096/2016 (aggiornata con delibera n. 1007/2017)” dell’ANAC.
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