di V. Giannotti (ilpersonale.go-vip.net 21/8/2012)
Mentre è ancora aperto il dibattito sollevato dalla Corte dei Conti Sezione Regionale della Campania così come evidenziato nella deliberazione n. 170/2012 (vedi articolo “P.E.O. (progressione economica orizzontale) – contrasto tra le Corte dei Conti regionali e la sezioni delle autonomie” dell’8 maggio 2012) circa la possibilità di esclusione delle progressioni di carriera orizzontali dalle limitazioni dell’art. 9 del d.l. n. 78 del 2010 (con invito alla Corte dei Conti Sezione Autonomie ad esprimersi sul punto in modo netto confermando esplicitamente che le progressioni di carriera all’interno delle aree di sviluppo non sono comprese “nelle progressioni di carriera comunque denominate” in quanto considerate “eventi straordinari della dinamica retributiva”), la Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per la Liguria con la deliberazione n. 89/2012, non solo precisa che le P.E.O. rientrano nelle limitazioni poste dalla citata legge ”Con la conseguenza che gli effetti di eventuali procedure valutative poste in essere dall’Amministrazione per addivenire a tali “progressioni orizzontali” non potranno che avere effetti esclusivamente giuridici nel triennio in corso” ma aggiunge, inoltre, che le eventuali somme stanziate per tali progressioni nel triennio e non distribuite non possono essere utilizzate per altre finalità.
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