Le sponsorizzazioni e i fondi risorse decentrate alla luce del nuovo CCNL Funzioni Locali

La facoltà di alimentare i fondi per la contrattazione integrativa con determinate risorse è stata ribadita dall’art. 67, comma 3, lett. a), del recente CCNL per gli Enti locali

26 Luglio 2018
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di LIVIO BOIERO

L’art. 43 della legge n. 449 del 1997, rubricato “Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell’utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività”, è una disposizione dal contenuto differente. La norma dispone, al primo comma, che “al fine di favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile”. Nello specificare i presupposti e i requisiti di applicazione, il successivo comma 2 prosegue precisando che “le iniziative di cui al comma 1 devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti”.

Quadro normativo

I successivi commi dell’articolo in esame non si riferiscono, invece, a contratti di sponsorizzazione, ma alla facoltà di stipulare “convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari”. In questa ipotesi, la norma prevede che il 50 per cento dei ricavi netti, dedotti tutti i costi, ivi comprese le spese di personale, conseguiti dall’amministrazione erogante il “servizio aggiuntivo” costituisca economia di bilancio.

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