Le valutazioni dei giudici amministrativi sulla dirigenza

Dagli incarichi dirigenziali a tempo determinato ai pareri dei dirigenti sulle deliberazioni: una rassegna di recenti sentenze in materia

31 Luglio 2020
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Spetta ai giudici ordinari il contenzioso sul conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali. L’affidamento ad un dirigente amministrativo dell’incarico di direzione dell’avvocatura è da ritenere illegittimo. Il conflitto di interessi ed il conseguente obbligo di astensione scatta per i dirigenti anche nel caso di pareri su atti di carattere generale. Sono queste alcune delle più importanti indicazioni dettate dalla recente giurisprudenza amministrativa.

Gli incarichi dirigenziali a tempo determinato

E’ attribuita al giudice ordinario e non a quello amministrativo la competenza a giudicare sugli incarichi dirigenziali conferiti a tempo determinato ex articolo 110 d.lgs. n. 267/2000; la competenza del giudice amministrativo si potrebbe al più realizzare se la procedura di conferimento dell’incarico avesse una natura concorsuale. E’ questo il principio fissato dalla sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione siciliana n. 171/2020. Alla base di questa conclusione la considerazione che i relativi atti sono da intendere “come mere determinazioni negoziali e non più atti di alta amministrazione, venendo in tal caso in considerazione come atti di gestione del rapporto di lavoro rispetto ai quali l’amministrazione stessa opera con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro”, per come chiarito dalla sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione n. 24877/2017.
Nel caso specifico peraltro si deve escludere che la selezione avesse “il carattere concorsuale di assunzione di cui all’articolo 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001”.
Viene ricordato che vi è una notevole differenza tra concorso pubblico e selezione pubblica, sulla scorta delle sentenze della quinta sezione del Consiglio di Stato n. 2867/2019, n. 1549/2017 e n. 2526/2017: “la procedura selettiva di cui all’articolo 110 del d.lgs. n. 267/2000 non consiste in una selezione comparativa di candidati svolta sulla base dei titoli o prove finalizzate a saggiarne il grado di preparazione e capacità, da valutare (gli uni e le altre) attraverso criteri predeterminati, attraverso una valutazione poi espressa in una graduatoria finale recante i giudizi attribuiti a tutti i concorrenti ammessi, essendo piuttosto finalizzata ad accertare tra coloro che hanno presentato domanda quale sia il profilo professionale maggiormente rispondente alle esigenze di copertura dall’esterno dell’incarico dirigenziale”.

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