Le verifiche da effettuare per restare nei limiti di crescita del salario accessorio: le deroghe legislative

Incentivi tecnici e incentivi tributari alla luce della nuova normativa

12 Febbraio 2019
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L’ipotesi del rinnovo contrattuale delle Funzioni Locali per il periodo 2016-2018 aveva ricevuto parere positivo dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti (deliberazione n. 6/2018) ma con la seguente osservazione finale “Osserva, tuttavia, la Corte che il parametro per certificare la compatibilità economica di incrementi contrattuali, specie se superiori all’andamento dell’inflazione, non può prescindere da una valutazione degli effetti della contrattazione, in termini di recupero della produttività del settore pubblico”. In tale contesto il legislatore è intervenuto, in alcune occasioni, per spingere alla maggiore produttività del settore pubblico, con specifiche norme tali da superare il ristretto vincolo del non superamento del salario accessorio stanziato nell’anno 2016, secondo le disposizioni di cui all’art.23, comma 2, del d.lgs. 75/2017.

Incentivi tecnici

A causa della posizione restrittiva dei giudici contabili, sulla riconduzione ai limiti di crescita del salario accessorio per gli incentivi tecnici, introdotti dall’art.113 del d.lgs. 50/2016, la Legge di Bilancio 2018 ha inserito il comma 5-bis secondo cui “gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture”. Questa indicazione del legislatore è stata sufficiente alla Corte dei conti, Sezione Autonomie (deliberazione n. 6/2018) per far ritenere che detti incentivi debbano restare al di fuori dai limiti imposti dall’art.23, comma 2, del d.lgs. 75/2017. Infatti, la non chiarezza della norma potrebbe prestarsi a interpretazioni divergenti, da un lato potrebbe limitarsi a prescrivere che gli incentivi in esame vanno finanziati dai capitoli di spesa su cui gravano i costi dell’opera, ma senza esplicitare in modo netto la loro esclusione dai tetti posti al salario accessorio, dall’altro lato potrebbe essere diretta ad affermare che gli incentivi per le funzioni tecniche, espletate nelle procedure di aggiudicazione ed esecuzione dei contratti pubblici, non essendo finanziati dal fondo relativo alla contrattazione decentrata, non rientrino più nella spesa di personale soggetta ai limiti. Il Collegio contabile opta per la seconda interpretazione, anche in considerazione del fatto che gli incentivi per funzioni tecniche sono, per loro natura, estremamente variabili nel corso del tempo e, come tali, difficilmente assoggettabili ai limiti di finanza pubblica a carattere generale, che hanno come parametro di riferimento un predeterminato anno base (non superamento degli importi stanziati nell’anno 2016). Pertanto, conclude il Collegio contabile, la norma inserita dal legislatore non potendo essere annoverata nell’ambito delle norme di interpretazione autentica, non potrà che valere per il futuro, ossia dalla data di vigenza della Legge di Bilancio 2018, con esclusione di qualsiasi effetto retroattivo.

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