Parallelamente, il comma successivo dispone che: “La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso”.
Dal richiamato dettame legislativo emerge che, in entrambi i casi, mentre il legislatore ha previsto un diritto soggettivo a non essere trasferito in altra sede senza avere dato il proprio assenso, nel caso di richiesta di una sede più consona alla propria situazione, il dipendente gode solamente di una legittima aspettativa a vedersela soddisfatta.
Detto diritto soggettivo può però affievolirsi se si confronta con la necessità di trasferire un dipendente per motivi di incompatibilità ambientale. Invero, il diritto della persona handicappata di non essere spostata senza il suo consenso ad altra sede, mentre non può subire limitazioni in caso di mobilità connessa ad ordinarie esigenze tecnico-produttive dell’azienda, non è invece attuabile ove sia accertata la incompatibilità della permanenza del lavoratore nella sede di lavoro. Se si verifica una situazione dove non può protrarsi la permanenza del dipendente nella sede di lavoro, in ragione delle tensioni e dei contrasti creatisi nell’ambiente di lavoro, con rilevanti ripercussioni sul regolare svolgimento dell’attività lavorativa, il trasferimento disposto nei confronti del medesimo appare giustificato.
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