”Un primo passo in avanti nella direzione delle richieste avanzate all’Anci”. Cosi’ il sindaco di Chieti e presidente della commissione Personale dell’Anci, Umberto Di Primio commenta l’intervento normativo contenuto nel Ddl stabilita’ 2012 sul tema delle assunzioni a tempo indeterminato negli Enti locali sottoposti al Patto di stabilita’, che pone fine problemi interpretativi riguardanti le modalita’ applicative del limite del 20% delle cessazioni intervenute nel precedente anno introdotto dal DL n. 78/2010.
Dall’Anci ricordano che recentemente si e’ espressa, in proposito, la Corte di Conti, sez. Riunite, che, nella delibera n. 46/2011, ha ritenuto che il vincolo di spesa del 20% ”deve essere riferito alle assunzioni di personale avvenute a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale” e non solo, dunque, alle assunzioni a tempo indeterminato.
L’Anci, con una lettera al Ministero dell’Economia, nel fare presente le grosse difficolta’ generate da tale posizione interpretativa soprattutto per gli Enti che gestiscono direttamente servizi per l’infanzia o scuole materne, nei quali il personale e’ necessariamente impiegato a tempo determinato, per i quali, alla luce di tale lettura, diviene impossibile garantire materialmente l’erogazione del servizio stesso, ha chiesto allo stesso Ministero un intervento interpretativo risolutivo.
L’intervento normativo previsto nel Ddl stabilita’ per il 2012, dunque, all’art. 4, comma 110, risponde alle perplessita’ espresse dall’Anci; in particolare la lettera a) del citato comma e’ finalizzata evidentemente a offrire un’interpretazione univoca della norma, specificando che la disciplina assunzionale ivi prevista per Regioni ed Enti locali si riferisce alle sole assunzioni a tempo indeterminato, mentre l’utilizzo di personale con rapporti di lavoro flessibile deve rientrare nei limiti generali del contenimento della spesa di personale.
”Occorre superare la logica dei vincoli puntuali e lavorare per la definizione di norme rigorose – aggiunge Di Primio – ma al tempo stesso non lesive dell’autonomia degli Enti, capaci di correlare le logiche di contenimento della spesa di personale all’effettiva virtuosita’ dell’Ente”.
(FONTE: Asca)
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