Inoltre, non rileva che la contestazione delle assenze sia avvenuta a distanza di tempo dalle stesse, posto che l’art. 69 del TUEL “prevede una serie di termini per consentire la presentazione di controdeduzioni e di termini per poter valutare le controdeduzioni presentate, ma non indica alcun termine entro il quale si devono necessariamente contestare i presupposti per la decadenza dalla carica di consigliere comunale”.
Sono queste le indicazioni che emergono dalla recente sentenza n. 3021 del 9 maggio 2024 del TAR Campania.
Il caso
Un consigliere comunale viene dichiarato decaduto per l’elevato numero di assenze con deliberazione di consiglio comunale, che viene approvata a distanza di 16 mesi dall’ultima assenza. Il consigliere al quale erano state contestate le assenze, aveva eccepito da una parte la tardività della contestazione e dall’altra aveva ricondotto le assenze a motivi di lotta politica (riconducendo a tale forma di protesta la contestazione che le sedute del C.C. venivano svolte di mattina e non di pomeriggio). Nella ricostruzione del fatto il giudice amministrativo ha verificato, però, che solo alcune delle tante astensioni (9) sono state preannunciate con PEC al Consiglio e solo una oggetto di comunicazione al pubblico, tutte le restanti assenze, almeno cinque, sono invece rimaste senza alcuna previa comunicazione.
Quando l’astensionismo è strumento di lotta politico-amministrativa
Il giudice amministrativo premette che l’istituto della decadenza attua “un delicato equilibrio tra esigenze di tutela della rappresentatività democratica nelle amministrazioni locali, di salvaguardia delle minoranze politiche, di ordinato svolgimento delle funzioni istituzionali, di corretto funzionamento degli organi assembleari e deliberativi, di predilezione nella cura dell’interesse pubblico da parte di chi ricopre incarichi istituzionali. In via generale, la decadenza dalla carica di consigliere comunale costituisce una limitazione all’esercizio di un munus publicum, sicché la valutazione delle circostanze cui è conseguente la decadenza vanno interpretate restrittivamente”.
Sulla base della ratio dell’istituto, il TAR Campania con la sentenza in commento sottolinea che “l’astensionismo ingiustificato di un consigliere comunale costituisce legittima causa di decadenza sul presupposto del disinteresse e della negligenza che l’amministratore mostra nell’adempiere il proprio mandato, con ciò generando non solo difficoltà di funzionamento dell’organo collegiale cui appartiene ma violando, altresì, l’impegno assunto con il corpo elettorale che lo ha eletto e che ripone in lui la dovuta fiducia politico – amministrativa (T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 638/2011). A differenza dell’astensionismo deliberato e preannunciato che può considerarsi uno strumento di lotta politico-amministrativa a disposizione delle forze di opposizione per far valere il proprio dissenso a fronte di atteggiamenti ritenuti non partecipativi, dialettici e democratici delle forze di maggioranza, quello non preventivamente comunicato e addotto solo successivamente – e su richiesta di giustificazione per la mancata partecipazione ai lavori consiliari – costituisce legittima causa di decadenza, generando difficoltà di funzionamento dell’organo collegiale cui appartiene il consigliere comunale e violando l’impegno assunto con il corpo elettorale che lo ha eletto e che ripone in lui la dovuta fiducia politico – amministrativa (cfr. da ultimo questa Sezione sentenza n. 826/2021 e la giurisprudenza ivi citata)” (per approfondire il tema si rinvia al precedente articolo Le giustificazioni a sostegno delle assenze dei consiglieri per evitare la decadenza dalla carica, alle sentenze e ai commenti ivi richiamati).
Sul punto la sentenza fa quindi applicazione di principi già consolidati in giurisprudenza, precisando altresì che “la motivazione addotta da parte ricorrente non sia tale da giustificare le assenze e intaccare la legittimità del provvedimento di decadenza, atteso che, per un verso, si tratta di un annuncio isolato a fronte delle molteplici assenze della ricorrente e, per altro verso, che le ragioni addotte a fronte dell’unico annuncio preventivo dell’assenza non aveva carattere politico ma meramente organizzativo legato allo svolgimento nell’orario mattutino delle sedute del Consiglio”.
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