Nella causa intentata innanzi al giudice ordinario, il Comandante, a cui erano state affidate nuove responsabilità di altra direzione del Comune, si doleva dell’avvenuto spoils system con interruzione ex lege del rapporto dirigenziale in corso, per essere lo stesso conferito a personale esterno all’amministrazione comunale. Sia il Tribunale di prime cure che successivamente la Corte territoriale avevano respinto il ricorso, evidenziando come nel nuovo sistema di lavoro c.d. contrattuale alle dipendenze di amministrazioni pubbliche e, segnatamente alla stregua della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 15 e 19, al conferimento degli incarichi dirigenziali ed al passaggio ad incarichi diversi non si applica l’art. 2103 cod. civ.; la qualifica dirigenziale esprime soltanto l’idoneità professionale del dipendente a svolgere determinate mansioni e non una particolare posizione lavorativa inserita nell’ambito di una carriera, sì che, in caso di passaggio da un incarico ad un altro, non sussiste il diritto del dirigente a conservare l’ufficio in precedenza ricoperto, ma solo il diritto a conservare le funzioni dirigenziali e tali principi valgono anche per il dirigente locale. Precisavano, inoltre, i giudici di Appello come il potere di conferimento è, in effetti, un potere unilaterale dell’Amministrazione, rispetto al quale la posizione del dirigente si atteggia non come diritto soggettivo pieno, ma come interesse legittimo di diritto privato, da riportare, quanto alla tutela giudiziaria, nella più ampia categoria dei diritti di cui all’art. 2907 cod. civ.. In tale ambito il Comune aveva applicato il principio della rotazione degli incarichi previsto non solo dall’art. 19 D.Lgs. n. 165/2001 ma anche dall’art. 109 T.U. degli enti locali, nonché dall’art. 13 CCNL comparto Regioni -Enti locali Area Dirigenza. Inoltre, se è vero che il D.Lgs. n. 165/2001 ha fatto salve le disposizioni di cui alla L. 7 marzo 1986 n. 65 sull’ordinamento della Polizia Municipale, non per questo può ritenersi automaticamente che vi sia una specificità così pregnante del relativo servizio da giustificare una deroga al principio anzidetto.
Avverso la citata sentenza ricorre in Cassazione il dirigente evidenziando l’illegittimità del ricorso all’esterno da parte della PA in violazione delle disposizioni di cui all’art.19 TUPI le quali vietano alla PA di affidare incarichi dirigenziali esterni senza avere prima accertato l’assenza di analoga professionalità interna.
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