L’esonero dal servizio per il personale della sanità

Il focus dell’esperto su uno degli aspetti maggiormente delicati della normativa d’urgenza emanata nel mese di marzo: quello che riguarda la presenza in servizio dei dipendenti pubblici

3 Aprile 2020
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Uno degli aspetti maggiormente delicati della normativa d’urgenza emanata nel mese di marzo è senz’altro quello che riguarda la presenza in servizio dei dipendenti pubblici. Sostanzialmente le disposizioni legislative tra loro coordinate prevedono che il lavoro agile cui si può far ricorso in modo semplificato, anche con strumenti personali del dipendente, diventa la modalità ordinaria di lavoro nelle amministrazioni pubbliche. E‘ evidente che tutte le raccomandazioni e le caratteristiche inerenti lo smart working – quelle sostanzialmente illustrate nella circolare n. 3 del del Dipartimento della Funzione Pubblica – dovrebbero essere trattate in modo altrettanto smart, cioè senza indulgere in interpretazioni rigorose o formalismi che negherebbero di fatto i benefici attesi dal ricorso al lavoro agile. In ogni casova rammentato che non sono compatibili con il lavoro agile prestazioni eccedenti l’orario settimanale che diano luogo a riposi compensativi, prestazioni di lavoro straordinario o in turno notturno, festivo o feriale non lavorativo nonché permessi brevi o altri istituti che comportino la riduzione dell’orario giornaliero.

Il comparto nel quale la normativa in parola trova gli scenari applicativi maggiormente complessi è la sanità proprio perché è il settore direttamente coinvolto nell’emergenza per cui la normativa generale assume connotazioni del tutto peculiari. Un aspetto piuttosto difficoltoso e delicato è quello di valutare quali siano gli ambiti di attività cui può essere funzionalmente applicato il lavoro agile. Scontato che appare escluso ogni qual volta si tratti di assistenza diretta al paziente, sembrerebbe che la fattispecie esemplare sia quella del “lavoro di ufficio”, ma esistono tutta una serie di funzioni istituzionali che non rientrano esattamente nelle due tipologie. Si pensi agli operatori del dipartimento della prevenzione o dei servizi territoriali; ad esempio, i tecnici della prevenzione ambientale, a determinate condizioni e con controlli  precisi sui piani di lavoro, potrebbero  svolgere lavoro agile – inteso quello senza la presenza fisica nella ordinaria  sede di servizio –  ma credo che nessuno meglio del direttore della struttura debba poter decidere in piena autonomia e conseguente responsabilità. Stesso discorso vale per la veterinaria, gli assistenti sociali, l’assistenza infermieristica territoriale.

Detto che il ricorso al lavoro agile è stato oggetto di direttive specifiche da parte della Funzione pubblica (direttiva  1/2020 del 25 febbraio 2020 e circolare 1/2020 del 4 marzo 2020)  e che per il personale direttamente coinvolto nell’emergenza e nei servizi indispensabili…

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