Massima
Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, settimo comma, secondo periodo, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), come modificato dall’art. 1, comma 42, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), nella parte in cui prevede che il giudice, quando accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, «può altresì applicare» – invece che «applica altresì» – la disciplina di cui al medesimo art. 18, quarto comma.
Fatto
Nel 2019 la Regione Campania approvava il piano triennale di fabbisogno di personale 2019-2021, nel quale si prevedeva la stabilizzazione di n.34 unità di personale precario. Di seguito veniva approvato il bando di concorso per l’assunzione a tempo indeterminato ai fini della stabilizzazione dei soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017.
Il ricorrente in data 11.6.2019 presentava domanda relativa al profilo di funzionario policy regionali, superando con successo tutte le prove e risultando idoneo.
Con nota prot. 286115 del 18.6.2020, l’Amministrazione trasmetteva all’interessato il decreto di approvazione della graduatoria e gli chiedeva di presentare una serie di documenti ai fini della stipula.
Con successiva nota prot. 292204 del 22.6.2020, ove si ribadiva la richiesta documentale, il ricorrente veniva convocato per la stipula del contratto per il giorno 25 giugno. A causa di pregressi impegni professionali, lo stesso chiedeva con nota del 24.6.2020 un differimento della data di sottoscrizione del contratto. A tale differimento l’Amministrazione replicava con la nota 463624 del 6.10.2020 con cui procedeva ad una nuova convocazione per il giorno 6.11.2020, ribadendo la richiesta dei documenti.
Anche tale nota veniva riscontrata in data 2.11.2020 con una nuova richiesta di differimento per almeno 90 giorni, che il ricorrente dichiarava necessari per eliminare le situazioni di incompatibilità e terminare i lavori in precedenza assunti. In replica, l’Amministrazione convocava il ricorrente, ribadendo la richiesta di documenti e informandolo che la mancata presentazione sarebbe stata considerata come rinunzia.
Stante la mancata concessione dei 90 giorni richiesti, con nota del 15.12.2020 il ricorrente presentava formale richiesta di sottoscrivere il contratto in modalità part time al 50%, attestando di essere titolare di incarichi che non gli consentivano un impegno lavorativo full-time.
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