È quanto affermato dalla sentenza n. 24561/2017 della Corte di Cassazione.
Non può essere licenziato senza preavviso il dipendente qualora la condotta addebitata non è indicata tra le ipotesi previste per questa tipologia di sanzione, in quanto non caratterizzata da dolo; né è punibile col licenziamento con preavviso, poiché la contestazione difetta del requisito del pregiudizio alla sicurezza e alla regolarità del servizio con gravi danni quale ipotesi prevista dal contratto collettivo.
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