Licenziamento illegittimo nel pubblico impiego: legge Fornero o art. 18 ante riforma?

Commento di G. Crepaldi sul licenziamento nel pubblico impiego a seguito della sentenza della Cassazione n. 11868/2016, che ha stabilito che per i dipendenti pubblici non vale la legge Fornero ma l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori

22 Giugno 2016
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di G. Crepaldi (ilpersonale.go-vip.net 22/6/2016)

l caso del dipendente pubblico licenziato in sede disciplinare, fornisce l’occasione per fare il punto sulla disciplina applicabile: legge Fornero oppure art. 18.
La vicenda vede inizialmente un dipendente indagato per i delitti di truffa e falso, reati successivamente dichiarati prescritti in sede penale, in quanto mentre si trovava in missione risultava aver compiuto atti per conto dell’Ufficio della sua sede, in maniera evidentemente incompatibile posta la momentanea e diversa destinazione territoriale del dipendente.
Il procedimento disciplinare si conclude con il licenziamento per giusta causa senza preavviso, sul rilievo che in alcune circostanze è stata accertata una sovrapposizione ed incompatibilità (atti adottati nello stesso giorno in sedi differenti), non giustificabile se non ipotizzando gravi falsità compiute nel corso dell’uno o dell’altro incarico, tali da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario.
LaCorte di Cassazione rileva che sulla questione si sono formati nella giurisprudenza di merito, anche sulla base delle indicazioni provenienti dalla dottrina, orientamenti contrastanti che, per giungere ad affermare o a negare la applicabilità ai rapporti di pubblico impiego contrattualizzato della nuova disciplina, hanno valorizzato, da un lato il rinvio mobile alle disposizioni dettate dallo Statuto dei Lavoratori, contenuto nell’art. 51 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e la necessità di garantire, anche dopo la riforma, uniformità di trattamento fra impiego pubblico e privato; dall’altro i commi VII e VIII dell’art. 1 della legge Fornero n. 92/2012 nonché la inconciliabilità della nuova disciplina con lo specifico regime imperativo dettato dagli artt. 54 ss. delle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

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