La nozione di
giusta causa di licenziamento che si legge all’
art. 2119 c.c. è, come noto, di natura elastica e da riempire di contenuto da parte dell’interprete. È altrettanto un dato acquisito che le
tipizzazioni contrattuali dei codici disciplinari, sulla scorta delle quali può essere irrogata la massima sanzione espulsiva, non ne esauriscono il novero delle ipotesi, attesa la scaturigine legale della nozione di giusta causa. Per tale ragione, il Giudice può estendere il catalogo contenuto nei codici disciplinari, con il solo limite di non poter sussumere nel licenziamento fattispecie che, invece, la volontà negoziale ha fatto rientrare in fattispecie punibili con la sanzione conservativa
(1).
È di immediata percezione quanto delicata sia tale operazione ermeneutica, soprattutto in una fase di prolungata e profonda crisi del mercato del lavoro, in cui l’espulsione di un lavoratore dal circuito può avere effetti devastanti.
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