Licenziamento per ragioni organizzative e repêchage

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5592/2016, si esprime in materia di licenziamento per ragioni organizzative e impossibilità di repêchage

24 Maggio 2016
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Corte di Cassazione Civile Lavoro 22/3/2016 n. 5592

In materia di allegazione e di prova nei giudizi di impugnazione dei licenziamenti per ragioni organizzative, l’onere della prova deve gravare sul datore di lavoro. In esso rientra il requisito dell’impossibilità di repêchage, quale criterio di integrazione delle ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di essa, nella modulazione della loro diretta incidenza sulla posizione del singolo lavoratore licenziato, derogabile soltanto quando il motivo consista nella generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile, dovendo in tal caso il datore di lavoro pur sempre improntare l’individuazione del soggetto da licenziare ai principi di correttezza e buona fede, cui deve essere informato, ai sensi dell’art. 1175 c.c., ogni comportamento delle parti del rapporto obbligatorio e quindi anche il recesso di una di esse… continua a leggere la sentenza massimata

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