Se così è, per legittimare il licenziamento per scarso rendimento occorre che il datore di lavoro provi rigorosamente il comportamento negligente del lavoratore, in quanto elemento costitutivo del recesso per giustificato motivo soggettivo, fermo che l’inadeguatezza della prestazione resa non deve essere imputabile all’organizzazione del lavoro da parte dell’imprenditore e a fattori socio-ambientali.
L’aspetto più problematico attiene al regime della prova del carente rendimento dell’attività prestata dal lavoratore.
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