Licenziamento per scarso rendimento: profili probatori

Il rapporto di lavoro subordinato comporta a carico del dipendente l’obbligo di porre a disposizione di parte datoriale le sue energie lavorative, di modo che la prestazione si esaurisce in un facere e non già nel raggiungimento di un certo risultato…

18 Dicembre 2017
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Il rapporto di lavoro subordinato comporta a carico del dipendente l’obbligo di porre a disposizione di parte datoriale le sue energie lavorative, di modo che la prestazione si esaurisce in un facere e non già nel raggiungimento di un certo risultato (locatio operis – locatio operarum).

Se così è, per legittimare il licenziamento per scarso rendimento occorre che il datore di lavoro provi rigorosamente il comportamento negligente del lavoratore, in quanto elemento costitutivo del recesso per giustificato motivo soggettivo, fermo che l’inadeguatezza della prestazione resa non deve essere imputabile all’organizzazione del lavoro da parte dell’imprenditore e a fattori socio-ambientali.
L’aspetto più problematico attiene al regime della prova del carente rendimento dell’attività prestata dal lavoratore.

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