Massima
Sono legittimi i provvedimenti disciplinari applicati a due fratelli medici che si erano scambiati il lavoro, all’esito dei quali era stato revocato il rapporto convenzionale esistente tra i medici stessi e la ASL; dovendosi escludere l’ammissibilità in diritto e in fatto di un fenomeno di sostituzione di un professionista ad un altro, correttamente considerato non riconducibile alla previsione contrattuale che contempla una simile evenienza né tale da integrare l’acquiescenza della ASL per aver questa acconsentito a che vi fossero tra i fratelli sostituzioni ritenute ordinarie, in quanto destinato a concretarsi nel sostituirsi di uno di essi nello svolgimento integrale dell’attività dell’altro per consentire a questi l’esecuzione di una diversa attività lavorativa.
Fatto
Con sentenza del 28 settembre 2015, la Corte d’Appello di Milano confermava la decisione resa dal Tribunale di Lecco e rigettava la domanda proposta due fratelli nei confronti della ASL della provincia di Lecco, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità dei provvedimenti disciplinari deliberati a carico dei predetti dal Collegio arbitrale regionale della Lombardia e delle deliberazioni della ASL di Lecco che li avevano recepiti ed in esito ai quali era stata loro irrogata la sanzione della revoca del rapporto convenzionale già in essere con i predetti medici e la stessa ASL.
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