L’indennità di turno può essere erogata solamente se sono presenti tutte le condizioni prevista dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro e, segnatamente, dall’art. 22 del CCNL 14 settembre 2000, cd code contrattuali. L’Aran ha di recente fornito una serie di indicazioni sulla sua cumulabilità con lo straordinario, sulla possibilità di erogazione nei casi in cui –per circostanze non previste- non si realizza episodicamente la durata minima di 10 ore giornaliere dell’orario di servizio e sulla sua incompatibilità sia con lo svolgimento della prestazione sulla base dell’orario flessibile sia con la fruizione di permessi cd brevi, cioè a recupero.
LE CONDIZIONI
Il riconoscimento della indennità di turno presuppone che l’ente abbia espressamente previsto con una specifica deliberazione la sua istituzione. Alla base di tale tesi, che è affermata dalle ispezioni della Ragioneria Generale dello Stato, la previsione dell’art. 22, comma 1, del CCNL 14 settembre 2000.
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