di G. Crepaldi (ilpersonale.go-vip.net 18/2/2015)
Sono molteplici ormai le pronunce delle sezioni regionali della Corte dei Conti intervenute sulla questione del personale privo di laurea inquadrato economicamente in posizioni che, invece, richiedono il titolo universitario. Questa fattispecie è fonte di responsabilità amministrativa e sussiste un preciso e quantificabile pregiudizio erariale.
Il principio per cui per assumere determinati inquadramenti o incarichi a pubblico impiego occorre essere dotati del titolo di studio è stato introdotto nella legislazione ed ha una portata generale. A questo principio non si possono sottrarre neppure gli incarichi di staff che vengono affidati in modo fiduciario dall’organo politico, ancorché in questo caso sussista un’ampia discrezionalità nella scelta dell’affidatario e nell’inquadramento economico da assegnare (Corte dei conti, sez. giur. Emilia Romagna18 novembre 2014 n. 155), tenendo conto dei criteri e dei limiti eventuali stabiliti nella regolamentazione interna dell’ente locale.
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