Lo svolgimento di incarico extraistituzionale deve essere autorizzato

23 Aprile 2024
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La Corte di Cassazione civile, (Sez. lav.), con la sentenza del 11 aprile 2024, n. 9801 prevede che l’accettazione di cariche sociali in una società cooperativa (nella specie, Presidente del Consiglio di amministrazione di una “società cooperativa sociale”), sebbene non comporti l’incompatibilità assoluta di cui all’ art. 60 del D.P.R. n. 3/1957, in ragione della deroga prevista dall’ art. 61 del medesimo decreto, tuttavia, non esclude che il lavoratore debba chiedere l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico extraistituzionale al datore di lavoro.

Il fatto

La sentenza riguarda il caso di un infermiere professionale che ha impugnato il suo licenziamento da parte dell’Azienda Sanitaria Territoriale (AST) delle Marche. Il licenziamento è stato motivato dal fatto che il lavoratore aveva accumulato un debito orario di 31,04 ore ed aveva svolto attività extraistituzionali presso una cooperativa esterna senza averne chiesto l’autorizzazione.

La Corte d’Appello di Ancona ha respinto l’appello del lavoratore e la Corte di Cassazione ha confermato tale decisione. La Corte di Cassazione ha sottolineato che il lavoratore avrebbe dovuto chiedere l’autorizzazione al datore di lavoro per svolgere l’incarico extraistituzionale in questione.

L’articolo 60 del Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) n. 3/1957 stabilisce che un impiegato non può esercitare il commercio, l’industria o alcuna professione, né assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fini di lucro, a meno che non si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia stata autorizzata dal ministro competente.

Tuttavia, l’articolo 61 dello stesso D.P.R. n. 3/1957 esclude l’incompatibilità assoluta per gli incarichi conferiti dalle società cooperative. Pertanto, l’assunzione di cariche sociali in società cooperative è consentita, indipendentemente dalla natura e dall’attività della cooperativa. Questo rientra nel campo di applicazione dell’articolo 53 del Decreto Legislativo (D.Lgs.) n. 165/2001, che richiama la Legge n. 412/1991.

L’articolo 4, comma 7, della Legge n. 412/1991 stabilisce che con il Servizio Sanitario Nazionale può intercorrere un unico rapporto di lavoro e che tale rapporto è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e con altri rapporti che possono configurare conflitto di interessi con il Servizio Sanitario Nazionale.

La giurisprudenza di legittimità ha confermato che il divieto di cumulo di impieghi è previsto dall’articolo 53, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, che richiama l’articolo 4, comma 7, della Legge n. 412/1991. Pertanto, i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza.

La sentenza evidenzia che l‘articolo 53, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001 stabilisce che in caso di inosservanza del divieto, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza.

In conclusione, la sentenza conferma che, nonostante l’assunzione di cariche sociali in una società cooperativa non comporti l’incompatibilità assoluta prevista dall’articolo 60 del D.P.R. n. 3/1957, il lavoratore deve comunque chiedere l’autorizzazione al datore di lavoro per svolgere l’incarico extraistituzionale. Inoltre, viene ribadito il divieto di cumulo di impieghi per i dipendenti pubblici, come previsto dall’articolo 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e dall’articolo 4 della Legge n. 412/1991.

L’articolo 53, comma 7, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stabilisce che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti senza l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza. In caso di violazione di questo divieto, sono previste sanzioni ed il compenso per le prestazioni svolte deve essere versato nel bilancio dell’amministrazione di appartenenza.

Questa normativa mira a garantire l’obbligo di esclusività nel rapporto di impiego pubblico, che trova fondamento costituzionale nell’articolo 98 della Costituzione. Questo articolo stabilisce che i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione, al fine di rafforzare il principio di imparzialità previsto dall’articolo 97 della Costituzione. In questo modo, si vuole evitare che coloro che lavorano per le pubbliche amministrazioni siano influenzati dall’esercizio di altre attività lavorative.

È importante sottolineare che il carattere retribuito dell’attività extraistituzionale non influisce sulla necessità di richiedere l’autorizzazione al datore di lavoro. Inoltre, l’autorizzazione non può essere conferita in modo implicito, ma deve seguire la procedura prevista dalla legge.

I principi di diritto

Pertanto, si affermano i seguenti principi di diritto:

  • L’accettazione di cariche sociali in una società cooperativa non costituisce una incompatibilità assoluta ai sensi dell’articolo 60 del D.P.R. n. 3/1957, grazie alla deroga prevista dall’articolo 61 dello stesso decreto. Tuttavia, il lavoratore deve comunque richiedere l’autorizzazione al datore di lavoro per svolgere l’incarico extraistituzionale.
  • Si applica l’articolo 53 del Decreto Legislativo n. 165/2001, che mira a garantire l’obbligo di esclusività nel rapporto di impiego pubblico, in quanto trova fondamento costituzionale nell’articolo 98 della Costituzione. Questo articolo stabilisce che i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione, al fine di rafforzare il principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione previsto dall’articolo 97 della Costituzione.
  • Il lavoratore pubblico contrattualizzato contribuisce all’attuazione della disciplina sull’incompatibilità, il cumulo di impieghi ed incarichi, e la norma di riferimento per quest’ultimo è l’articolo 53, comma 7, che considera le conseguenze per il lavoratore in caso di mancata autorizzazione per svolgere l’incarico extraistituzionale. Il fatto che l’attività sia gratuita non esclude la necessità di valutare la compatibilità e quindi richiedere l’autorizzazione, come stabilito dall’articolo 53, comma 7, per gli incarichi retribuiti.

In particolare, per quanto riguarda il comparto sanità, va notato che l’articolo 53 richiama l’articolo 4, comma 7, della Legge n. 412/1991, che stabilisce che il rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale è incompatibile con l’esercizio di altre attività o con la titolarità o la partecipazione in quote di imprese che potrebbero configurare un conflitto di interessi.

La mancata comunicazione al datore di lavoro dell’incarico extraistituzionale, che consiste nella carica sociale di Presidente del Consiglio di amministrazione di una società cooperativa sociale, comporta una responsabilità disciplinare.

In conclusione, il ricorso viene respinto.

 

 

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