L’uomo onesto creato per legge

Marcello Serra 22 Settembre 2012
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I l disegno di legge che «individua… l’Autorità nazionale anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica amministrazione», prova che ogni burocrazia si autolegittima moltiplicandosi.
Nella definizione weberiana – «l’anticorruzione come mestiere» – è incappato il governo tecnico, contravvenendo alle ragioni della propria esistenza: sfrondare i processi legislativi e amministrativi, fonte di inefficienze e di corruzione.

La Commissione «per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche» è un carrozzone che va a sovrapporsi alla Corte dei conti.
«Analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto (…), esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni, e ordina l’adozione di atti o provvedimenti richiesti…
dalle regole sulla trasparenza dell’attività amministrativa…
ovvero la rimozione di comportamenti contrastanti con i piani e le regole… citati».
Facile prevederne gli esiti.
Altre scartoffie.
Il disegno di legge o è un esercizio di razionalismo neo-illuministico fatto dal governo per giustificare la propria esistenza; o è un delirio di onnipotenza privo di fondamento logico.

Sotto il profilo epistemologico (conoscitivo), non si capisce come possa pervenire, sul piano empirico, a «una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione» e a indicare «gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio», trattandosi di situazioni che attengono a comportamenti di uomini e donne non prevedibili e dettati dalle circostanze.
A tale fattispecie appartengono, poi, altre previsioni, a metà strada fra l’ottimismo pianificatorio e il pessimismo antropologico dell’utopia tecnocratica.
«L’organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile (della prevenzione della corruzione) adotta un piano triennale di prevenzione della corruzione (…), definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati a operare in settori particolarmente esposti alla corruzione».
L’idea di creare, per legge, «l’uomo onesto» raggiunge, infine, l’apice nella normativa sulla «Corruzione fra privati» cui, più del Codice civile, già faceva fronte la deontologia professionale, scontata in ogni contratto privatistico di lavoro pena il licenziamento: «…
gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori che, a seguito della datazione o della promessa di denaro o altra utilità per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando danno alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni».

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