L’utilizzazione delle graduatorie approvate dopo il 1° gennaio 2019: alcune imprecisioni dei giudici contabili

Le nuove disposizioni della Legge di Bilancio 2019 stabiliscono l’impossibilità da parte delle amministrazioni pubbliche di utilizzare ulteriormente le graduatorie mediante scorrimento: ecco le nuove valutazioni in merito del nostro esperto

18 Luglio 2019
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Le nuove disposizioni della Legge di Bilancio 2019 prevedono l’impossibilità da parte delle amministrazioni pubbliche di utilizzare ulteriormente le graduatorie mediante scorrimento degli idonei. Di questa questione si è recentemente occupata la Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Puglia (deliberazione 9 luglio 2019, n. 72) precisando che “Le graduatorie approvate dopo il 1° gennaio 2019 dovranno però essere utilizzate unicamente per la copertura dei posti messi a concorso”. Si ricorda che sulla questione dell’utilizzo delle graduatorie anche da parte di altri Enti si è recentemente espressa anche la Sezione della Sardegna (deliberazione n. 36/2019) la quale, ripercorrendo la normativa e le abrogazioni esplicitamente effettuate dal legislatore, ha di fatto inibito lo scorrimento anche da parte di altri enti, con il risultato che le graduatorie formatesi a seguito delle disposizioni della Legge di Bilancio 2019 di fatto non contengono più idonei non vincitori, ovvero gli stessi sopravvivono esclusivamente nel caso in cui, nel triennio di validità della graduatoria, il vincitore abbia rassegnato le proprie dimissioni o per altre cause di cessazione dal rapporto di lavoro da parte del vincitore, ovvero in caso di assunzioni riferite alle quote di obbligo.

Il problema rilevante è ora quello di stabilire se nell’anno 2019 abbia rilevanza la data di indizione del concorso, ovvero la data di formazione della graduatoria, come affermato dai giudici contabili pugliesi.

Le disposizioni normative

La Legge di Bilancio 2019 (Legge n.145/2018) ha inserito all’articolo unico il comma 361 a mente del quale “le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso nonché di quelli che si rendono disponibili, entro i limiti di efficacia temporale delle graduatorie medesime, fermo restando il numero dei posti banditi e nel rispetto dell’ordine di merito, in conseguenza della mancata costituzione o dell’avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i candidati dichiarati vincitori…

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