Gli amministratori di società (ma pure i professionisti senza cassa, revisori e sindaci di società, etc.) hanno diritto all’indennità di malattia a carico Inps. Infatti, pagando il contributo pieno alla gestione separata (27% più 0,72% per prestazioni assistenziali), non possono essere esclusi dal novero dei parasubordinati beneficiari delle tutele di maternità, malattia e assegno familiare.
L’esclusione può esserci solo in presenza di espressa norma di legge. Lo precisa il ministero del lavoro nell’interpello n. 42/2011 di ieri, riformando un precedente indirizzo dell’Inps (messaggio n. 12768/2007).
L’interpello. La richiesta di chiarimenti è stata formulata dal consiglio nazionale dei consulenti del lavoro. La questione è nata proprio dall’interpretazione fornita dall’Inps che (messaggio n. 12768/2007) nega l’indennità economica di malattia ad alcune categorie di lavoratori, tra le quali gli amministratori di società.
I chiarimenti. Quest’ultima categoria, spiega il ministero, a fini contributivi è annoverata nell’ambito dei soggetti obbligati all’iscrizione alla gestione separata (articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995). Per quanto concerne l’indennità di malattia ricorda che la legge n. 296/2006, dal 1° gennaio 2007, la riconosce (come indennità giornaliera) ai lavoratori a progetto e alle «categorie assimilate», iscritti alla gestione separata e non titolari di pensione né iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria. Il ministero, inoltre, ricorda che per coloro che non risultano iscritti presso altra forma di previdenza obbligatoria, ovvero non siano pensionati, è prevista un’aliquota contributiva aggiuntiva da versare alla gestione, pari allo 0,72%, a titolo di contributo per prestazioni di maternità, malattia e assegno al nucleo familiare. Tale contributo è dovuto da «tutti» gli iscritti alla gestione separata, salvo quelli iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria o pensionati (che, invece, non devono pagarlo); oltre queste ipotesi, precisa il ministero, la legge non pone altre esclusioni nei confronti degli iscritti alla gestione separata. In merito alle modalità relative alla corresponsione dell’indennità di malattia per degenza ospedaliera, inoltre, il ministero ricordare che il dm 12 gennaio 2001 riconosce il diritto a tale indennità a favore di tutti gli iscritti alla gestione separata, escludendo solamente i soggetti che ordinariamente non versano la contribuzione aggiuntiva, ossia i lavoratori iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria oppure pensionati. Infine, per quanto concerne il richiamo letterale delle norme alle categorie «assimilate» ai lavoratori a progetto, il ministero ritiene che tale locuzione non può che includere (salvo espresse esclusioni) tutte quelle categorie di lavoratori per le quali sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione separata.
In conclusione, dunque, il ministero afferma che la tutela della malattia deve intendersi estesa (così come, per le medesime argomentazioni, la tutela della maternità e dell’assegno al nucleo familiare) a tutti gli iscritti alla gestione separata, con la sola esclusione di coloro i quali siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e dei pensionati.
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