L’articolo discute una sentenza rilevante della Corte di Cassazione riguardo le norme che regolano l’aspettativa per malattia non retribuita. Secondo la decisione numero 27446/2024, un dipendente non è obbligato a fornire certificati medici aggiuntivi una volta concessa l’aspettativa per malattia, a seguito del superamento del periodo di comporto. Durante l’aspettativa, il rapporto di lavoro entra in una fase di quiescenza, dove il lavoratore mantiene solo il diritto alla conservazione del posto per un massimo di 18 mesi, senza maturazione di anzianità né retribuzione.
Il caso in esame è emerso dopo che una Pubblica Amministrazione ha deciso di interrompere il rapporto di lavoro con un dipendente, il quale non aveva inviato alcun certificato medico durante il periodo di aspettativa non retribuita. Il datore di lavoro ha imposto una sanzione disciplinare massima, basata sull’articolo 55-quater, comma 1, lettera b) del Dlgs 165/2001, che riguarda l’assenza dal lavoro senza una valida giustificazione.
Il dipendente ha impugnato il provvedimento, sostenendo di non essere tenuto a fornire ulteriori giustificazioni una volta ottenuta l’aspettativa per motivi di salute.
La Corte di Cassazione ha confermato che non vi è obbligo di presentare ulteriori certificazioni mediche durante l’aspettativa non retribuita, poiché il diritto all’assenza è già stato concesso e valutato dal datore di lavoro come un caso particolarmente grave, giustificando così la validità dell’assenza stessa.
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