La segnalata pronuncia del Tribunale di Firenze (sentenza della sezione lavoro n. 468 pubblicata il 14 aprile 2015), focalizza un aspetto di rilievo pratico non indifferente, investendo la sempre attuale e delicata questione del rapporto tra responsabilità disciplinare del dipendente e rispetto della disciplina, di fonte primaria e negoziale, che presidia la materia delle assenze per infermità del dipendente pubblico e la facoltà di verifica delle assenze da parte dell’ente pubblico quale datore di lavoro.
Nella fattispecie all’esame del Tribunale del capoluogo toscano, è controversa la legittimità della sanzione disciplinare irrogata in danno di un dipendente del Ministero dell’università e della ricerca scientifica perché, infermo, aveva omesso di comunicare all’ufficio di appartenenza l’allontanamento dal domicilio durante la fascia di reperibilità.
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