Massimo
In caso di malattia professionale e di morte del lavoratore per esposizione all’amianto, se viene accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell’attività lavorativa, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute del dipendente, secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia: non ha importanza, infatti, che il rapporto di lavoro si sia svolto in epoca antecedente all’introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali contenenti amianto.
Fatto
Con sentenza n. 4801 del 2 luglio 2015, la Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale della medesima sede che aveva accolto la domanda, proposta dagli eredi del lavoratore nei confronti di Atac S.p.a., avente ad oggetto il risarcimento del danno biologico e morale derivante dalla morte del loro dante causa quale conseguenza di patologia contratta nell’espletamento del rapporto di lavoro.
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