Massima
In merito all’indennizzo relativo alla inabilità permanente, regolata dall’art. 74 del d.P.R. n. 1124 del 1965, la decorrenza della prestazione va fissata dal momento della cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta, essendo all’epoca già presenti le condizioni sanitarie rilevanti nella misura riconosciuta. Quand’anche una domanda amministrativa ulteriore sia presentata dall’assistito al fine della commisurazione del danno a percentuale più elevata rispetto a quella riconosciuta dall’amministrazione, la decorrenza della prestazione nella (maggior) misura riconosciuta va ancorata in ogni caso alla data della cessazione del periodo di inabilità assoluta, e non a quello della ulteriore domanda amministrativa, in quanto sin da quel momento vi erano le condizioni sanitarie rilevanti per la prestazione.
Fatto
La Corte d’appello di Bologna ha rigettato l’impugnazione proposta dall’INAIL avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda di un lavoratore tesa ad ottenere l’accertamento della natura professionale della malattia psichica contratta dai medesimo con condanna dell’Istituto al pagamento delle prestazioni di legge relative a postumi pari al 6% ed alla invalidità temporanea dal 21 marzo al 16 ottobre 2001.
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