Massima
Nell’ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, quale l’ictus cerebrale, il nesso di causalità relativo all’origine professionale di essa non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, che può essere, peraltro, data anche in via di probabilità, ma soltanto ove si tratti di probabilità qualificata, da verificare attraverso ulteriori elementi idonei a tradurre in certezza giuridica le conclusioni in termini probabilistici del consulente tecnico.
Fatto
La Corte d’appello di Reggio Calabria, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda della vedova di un lavoratore volta ad ottenere la rendita ai superstiti sul presupposto del nesso eziologico tra la malattia professionale della silicosi, di cui soffriva il dante causa con riconoscimento della rendita, e la morte dello stesso avvenuta per ictus cerebrale.
La Corte, aderendo alla conclusioni assunte dalla consulenza tecnica d’ufficio svolta in appello, ha escluso che sussistesse una ragionevole certezza, neppure in termini di ragionevole probabilità, ma solo in termini di mera possibilità, che la silicosi da cui era affetto il lavoratore, avesse influito eziologicamente sulla morte dello stesso anche solo accelerandone l’esito.
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