Con l’art. 6 dellla manovra
vengono abrogati gli istituti dell’accertamento della dipendenza da causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata. Comunque rimane ferma la tutela che deriva dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.
Sono salvi comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico. “Sono abrogati – si legge nel testo – gli istituti dell’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata”.
La disposizione, si legge nel testi, “non si applica, inoltre, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonché ai procedimenti instaurabili d’ufficio per eventi occorsi prima della predetta data”.
(FONTE: ilpersonale.go-vip.net)
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D. Sammartino (www.leggioggi.it 6/12/2011)
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