di G. Crepaldi (ilpersonale.go-vip.net 7/1/2015)
L’attribuzione di superiori mansioni assume caratteri di eccezionalità (Cons. Stato, sez. V, 28 febbraio 2013 n. 1212; Cons. Stato, sez. V, 7 novembre 2012 n. 5647; Cons. Stato, sez. V, 2 luglio 2010 n. 4236; Cass., sez. un. civ., 16 febbraio 2011 n. 3814; Cass, sez. lav., 17 settembre 2008 n. 23741) e perciò avviene con un provvedimento di carattere sempre temporaneo in base a quanto stabilisce l’art. 52 del Testo unico del pubblico impiego (già art. 56 del d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29).
Il conferimento è preordinato esclusivamente a consentire la copertura di carenze di organico durante il periodo strettamente necessario, valutato ex lege in sei mesi, attraverso l’indizione e l’espletamento delle ordinarie procedure per la loro copertura. Devono dunque ricorrere obiettive esigenze di servizio determinate dalla vacanza del posto in organico e deve dimostrarsi che l’amministrazione sta attivandosi per la copertura del posto.
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