E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione, nella sentenza n. 13579 del 4 luglio 2016.
La reggenza costituisce una specificazione dei compiti di sostituzione del titolare assente o impedito, contrassegnata dalla straordinarietà e temporaneità, con la conseguenza che a tale posizione può farsi luogo, senza che si producano gli effetti collegati allo svolgimento di mansioni superiori, solo allorquando sia stato aperto il procedimento di copertura del posto vacante e nei limiti di tempo ordinariamente previsti per tale copertura, cosicché, al di fuori di, tale ipotesi, la reggenza dell’ufficio concreta svolgimento di mansioni superiori.
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