Mansioni superiori: la vacanza del posto è un presupposto indefettibile

Il TAR Catania, nella sentenza n. 1832/2016, afferma che in caso di svolgimento di mansioni superiori nel pubblico impiego, non spettano le maggiorazioni retributive, se non sussiste in pianta organica un posto (vacante) a cui le mansioni stesse siano riconducibili.

4 Agosto 2016
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Il Caso: una dipendente di una USL impugnava la delibera del Comitato di Gestione n. 745 del 21/10/1991 della USL di Bronte, con la quale le veniva negato il riconoscimento di mansioni superiori.

Il TAR Catania, nella sentenza n. 1832/2016, afferma che in caso di svolgimento di mansioni superiori nel pubblico impiego, non spettano le maggiorazioni retributive, se non sussiste in pianta organica un posto (vacante) a cui le mansioni stesse siano riconducibili.
In tal caso, infatti, difetta la sussistenza di una delle tre condizioni necessarie, previste dall’art. 29, secondo comma, del D.P.R. n. 761/1979, ai fini del suddetto riconoscimento e cioè:
a) che le mansioni superiori si siano protratte per oltre 60 giorni nell’anno solare;
b) che tali mansioni si riferiscano ad un posto in pianta organica esistente e vacante;
c) che siano state espletate sulla base di formale incarico conferito dall’organo competente.

>> LEGGI la SENTENZA del TAR Catania n. 1832/2016 <<

 

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