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Legge di stabilità. Assunzioni limitate entro il 50 per cento della spesa 2009 da applicare a tutti

Marcello Serra 24 Ottobre 2011
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Le assunzioni a tempo determinato, le collaborazioni coordinate e continuative e le altre forme di lavoro flessibile potranno avvenire nel limite del 50% della corrispondente spesa dell’anno 2009; le assunzioni a tempo indeterminato nel limite del 20% della spesa delle cessazioni dell’anno precedente. A chiudere la questione delle assunzioni negli enti locali ci pensa direttamente il legislatore che con la legge di stabilità supera le interpretazioni che si sono succedute dall’approvazione del Dl n. 78/2010 in poi. Soprattutto la deliberazione n. 46/2011 della Corte dei conti, sezioni riunite secondo cui il limite del turn-over del 20% si applica sia alle assunzioni a tempo indeterminato che a qualsiasi altra tipologia contrattuale di lavoro, ma che contemporaneamente aveva aperto alla possibilità di deroga in casi di massima urgenza e per servizi infungibili ed essenziali. Effettivamente negli enti locali stava dominando la confusione più assoluta. Infatti, fin dal primo momento della deliberazione, i tentativi per giustificare lo sforamento del 20% per i contratti a tempo determinato erano già diffusissimi e si concretizzavano in deliberazioni di giunta per l’individuazione di tutte le possibilità e casistiche di deroga. Ora, il legislatore, sollecitato probabilmente da tale interpretazione, interviene a suo modo: nel 20% ci sta solo il tempo indeterminato, mentre le assunzioni di lavoro flessibile andranno fatte nel limite del 50% della spesa sostenuta nel 2009. E così, anche i piccoli enti, cioè le amministrazioni non soggette a patto di stabilità, si ritrovano con un vincolo che fino all’altro giorno non esisteva. Infatti, come sostenuto dalla stessa Corte dei conti, sezioni riunite nella deliberazione n. 3/2011 ai comuni sotto i 5mila abitanti si continuava ad applicare la disposizione del comma 562 della Finanziaria 2007 che prevedeva un’assunzione per una cessazione dell’anno prima. Con la novità legislativa e con l’introduzione della dicitura «e degli enti locali» all’articolo 9, comma 28 del Dl n. 78/2010 l’obbligo di assestarsi per il tempo determinato nel limite del 50% del 2009 sembra valido per tutti. Salvo future analisi diverse. Paletti quindi estremamente rigidi, ma immediatamente efficaci dal momento dell’entrata in vigore della legge di stabilità. In attesa, si spera, di una pronuncia da parte della Corte costituzionale che confermi quanto già affermato nella sentenza 390/2004 su una situazione praticamente uguale. La Consulta aveva infatti concluso che la disposizione che fissava un turn over del 50% rispetto alle vacanze del 2002 non si limitava a fissare un principio di coordinamento della finanza pubblica, ma poneva invece un precetto specifico e puntuale; precetto che, proprio perché specifico e puntuale e per il suo oggetto, si risolve in una indebita invasione, da parte della legge statale, del l’area (organizzazione della propria struttura amministrativa) riservata alle autonomie regionali e degli enti locali, alle quali la legge statale può prescrivere criteri e obiettivi ma non imporre nel dettaglio gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi. E infine una curiosità: cosa accade se l’ente nel 2009 non aveva avuto spese per contratti di lavoro flessibile e si ritrova oggi nel bisogno e in presenza di un’esigenza temporanea ed eccezionale? Insomma, probabilmente nella fretta di contingentare la spesa pubblica spesso si creano norme di difficile attuazione con il forte rischio di minare lo svolgimento dei servizi locali.

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