Nessuna clemenza, da parte dei giudici contabili, per il Sindaco e l’intera Giunta Comunale per le attività persecutorie (mobbing) perpetrate nei confronti del Segretario Comunale, le cui spese accertate dal giudice del lavoro sono state poste per intero a carico dei citati organi politici ed, in aggiunta, in solido tra di loro. Tali sono le conclusioni a cui è pervenuta la Corte dei conti, nella sentenza n.174/2016.
IL FATTO
Il Sindaco, su sollecitazione della Giunta Comunale aveva disposto, la revoca dell’incarico di Segretario Comunale. A seguito della procedura cautelare, il giudice del lavoro aveva disposto la reintegrazione nell’incarico e, dall’esame degli atti, si evinceva, altresì, una condotta persecutoria nei confronti del citato Segretario.
Il Tribunale ordinario, oltre alla reintegra del Segretario nella sua precedente funzione, disponeva la seguente condanna all’Amministrazione comunale, così quantificata: a) risarcimento del danno patrimoniale pari ad euro 5.442,81 oltre interessi; b) la somma di euro 55.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito, con rivalutazione ed interessi; c) pagamento delle spese di lite quantificate in complessivi euro 4.600,00; d) le spese per la consulenza tecnica d’ufficio. Il totale della somma da corrispondere era complessivamente pari a € 68.424,03 che veniva pagato al Segretario a fronte della non opposizione alla sentenza in appello a causa del parere negativo fornito agli amministratori da parte del loro legale.
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