Massima
Anche se lo straining è integrato in assenza di intento persecutorio, comunque il ricorrente deve provare la sussistenza del danno, la nocività dell’ambiente lavorativo e il nesso causale tra le due.
Fatto
La Corte d’appello di Milano ha respinto il ricorso proposto da un lavoratore avverso la decisione del Tribunale meneghino che aveva rigettato il ricorso inteso all’accertamento delle condotte di mobbing e/o straining e di demansionamento asseritamente poste in essere dalla società nei suoi confronti ed al risarcimento dei danni patiti, patrimoniali e non, nonché, in relazione al dedotto svolgimento di mansioni superiori rispetto ai livelli di inquadramento formalmente riconosciutile, all’accertamento del diritto alla qualifica dirigenziale, con connesse differenze retributive.
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